Statuti Pro Ticino Aarau e dintorni

STATUTO
PRO TICINO
AARAU E DINTORNI

Sezione fondata il 5 maggio 1971

31.03.2010

I. DENOMINAZIONE E SCOPO DEL SODALIZIO

Art. 1
La Pro Ticino sezione di Aarau e dintorni fondata il 5 maggio 1971é un’ associazione con personalità giuridica ai sensi dell’art.60 ss del Codice Civile Svizzero (CCS), é un sodalizio apolitico, aconfessionale e senza scopo di lucro, associato secondo gli statuti della Pro Ticino Centrale.
Art. 2
Lo scopo della Pro Ticino, sezione di Aarau, é di:
-    riunire i Ticinesi residenti ad Aarau e dintorni.
-    favorire il mantenimento del loro carattere latino, sostenere e promuovere i loro interessi morali e materiali.
-    difendere e promuovere gli ideali e gli interessi del Cantone Ticino.
-    coltivare buoni rapporti fra i Ticinesi e la popolazione locale.
-    promuovere la cultura ticinese e svizzero-italiana e la lingua italiana in collaborazione con altre associazioni culturali e italofone.

II. SOCI E TASSE SOCIALI

Art. 3
La sezione si compone di soci attivi, veterani, onorari.e simpatizzanti
Art.4
Sono ammessi come soci attivi i cittadini ticinesi e i confederati assimilati allo spirito ticinese, residenti ad Aarau e dintorni.
I soci che rientrano in Ticino o si trasferiscono in altre regioni possono rimanere membri del sodalizio.
Art. 5
Chi non soddisfa le condizioni dell’art. 4 del presente statuto può essere ammesso in qualità di socio simpatizzante, senza alcun diritto di voto.

Art. 6
La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto. Le ammissioni sono di competenza del comitato, il quale provvederà a comunicarle alla successive assemblea generale della sezione.
Art. 7
In caso di negata ammissione può essere interposto ricorso. Tale ricorso va inoltrato per iscritto ed entro un mese dalla data della negata ammissione al presidente sezionale, che lo sottoporrà per decisione alla successiva assemblea generale.
Art. 8
Dopo 25 anni di appartenenza al sodalizio, i soci attivi sono promossi soci veterani.
Essi non hanno l’obbligo di pagare la tassa sezionale. La sezione si farà carico del contributo dovuto alla Cassa Centrale.
Art. 9
Su proposta del comitato, l’assemblea generale può proclamare soci onorari persone che abbiano reso particolari servizi al sodalizio e che abbiano contribuito efficacemente alla realizzazione degli scopi sociali.
Art. 10
Soci simpatizzanti
Sono ammessi in qualità di soci simpatizzanti tutte le altre persone non conformi
all’ art. 3. ma vicine allo spirito ticinese per lingua e/o cultura e che sostengono gli scopi della Pro Ticino.
Art. 11
I soci attivi, e i soci simpatizzanti sono tenuti al pagamento di una tassa annuale stabilita dall’ assemblea generale. i soci onorari ed i soci veterani ne sono invece esonerati.
La loro quota a favore della Cassa Centrale sarà coperta dalla cassa sezionale.

Art. 12
Ogni socio che cambia residenza o domicilio è tenuto a darne comunicazione al comitato.
Art. 13
Le dimissioni da socio devono essere inoltrate per iscritto al comitato, che le comunicherà alla successiva assemblea generale.
Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della tassa sociale per l’anno in corso.
Art. 14
Il comitato può radiare quei soci che malgrado ripetute sollecitazioni scritte non paghino la tassa sociale.
Il comitato può pure decretare l’espulsione di quei soci che offendono il buon nome del sodalizio o del Cantone Ticino oppure pregiudicano gli interessi sociali.
In tal caso l’ espulsione del socio deve essere comunicata alla successiva assemblea generale e in seguito per iscritto al Comitato Centrale.

Art. 15
Il socio escluso ha la possibilità di ricorrere presso l’assemblea generale contro la decisione di espulsione o di radiazione. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto ed entro un mese dalla decretata esclusione al presidente sezionale, che lo sottoporrà per decisione alla successiva assemblea generale.
Art. 16
Nel caso in cui l’esclusione venisse confermata dall’assemblea generale, il socio escluso può ancora ricorrere all’Assemblea dei delegati in conformità all’art. 38 degli statuti di Pro Ticino Centrale del 31. marzo 2007.

III. ORGANIZZAZIONE DEL SODALIZIO
Art. 17
Gli organi della Pro Ticino, sezione Aarau e dintorni, sono:
a) l’assemblea generale
b) il comitato
c) I revisori dei conti
d) le commissioni
3.
a) L’ASSEMBLEA GENERALE
Art. 18
L’assemblea generale é l’organo supremo e legislativo del sodalizio.
L’assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all’anno, di regola nel corso del primo trimestre.
Un’assemblea generale straordinaria può aver luogo a giudizio del comitato o dietro richiesta scritta, con indicazione delle trattande dell’ ordine del giorno, da parte di almeno 20 soci.
Art. 19
L’assemblea generale è convocata dal comitato con almeno quindici giorni di anticipo, mediante un invito personale scritto indicante l’ordine del giorno.
L’assemblea generale non può procedere a nomine o votazioni importanti se l’oggetto non é indicato nell’ordine del giorno, a meno che ne venga dichiarata l’urgenza dai due terzi dei soci presenti. L’ordine del giorno può contenere, oltre alle proposte del comitato, anche quelle dei membri individuali e delle commissioni.
Art. 20
Le proposte per l’ordine del giorno devono essere inoltrate per iscritto al comitato entro la fine di gennaio per l’assemblea generale ordinaria e almeno quattro settimane prima della adunanza per l’assemblea generale straordinaria.
Altre proposte possono essere presentate, pure per iscritto, almeno sette giorni prima dell’assemblea.
Art. 21
L’assemblea generale si pronuncia su tutte le questioni che concernono il sodalizio. In particolare, spetta all’assemblea generale:
-    adottare e modificare lo statuto
-    eleggere e revocare i membri del comitato, i revisori dei conti ed un revisore supplente
-    designare annualmente i delegati sezionali per l’ Assemblea dei Delegati di Pro Ticino Centrale
-    nominare i membri delle commissioni
-    nominare i soci onorari
-    prendere conoscenza delle relazioni del comitato sull’andamento generale del sodalizio ed approvarle
-    deliberare sul rendimento finanziario
-    fissare le tasse sociali
-    decidere in merito ai ricorsi per negate ammissione in qualità di socio o per esclusione conformemente agli art. 7 e 15 del presente statuto.
4.
Art. 22
Ogni socio ha il diritto di partecipare all’assemblea generale e, eccezion fatta per i soci simpatizzanti, dispone di un voto.
Art. 23
L’assemblea generale è diretta dal presidente o, se questi è impedito, dal vicepresidente o da un altro membro di comitato.
L’assemblea generale designa almeno due scrutatori. Le decisioni vanno verbalizzate ed il verbale deve essere firmato da chi ha diretto l’assemblea e dall’estensore del medesimo.
Art. 24
Le deliberazioni e le elezioni avvengono per scrutinio palese, a meno che il comitato o almeno un terzo dei soci presenti richieda lo scrutinio segreto.
Le deliberazioni hanno luogo a maggioranza semplice, fatta eccezione per gli art. 31 e 32.
In caso di parità decide il voto del presidente.
Per le elezioni è richiesta la maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto di voto. Al secondo scrutinio vale la maggioranza relativa dei votanti. Deliberazioni ed elezioni solo valide indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Art. 25
Il comitato é composto da almeno 5 membri. Viene eletto dall’ assemblea generale ordinaria per un periodo di due anni. i membri uscenti possono essere rieletti.
Art. 26
Il presidente é designato esplicitamente dall’assemblea generale. Il comitato ripartisce nel suo interno le mansioni.
Art. 27
Il comitato dirige la società e la rappresenta di fronte a terzi.
La società é vincolata dalla firma collettiva a due tra il presidente e il vicepresidente fra di loro o con un membro del comitato.
5.
Art. 28
Per essere valide, le decisioni del comitato richiedono la maggioranza assoluta dei membri presenti e la messa a verbale. Oltre al preventivo, il comitato può disporre di una somma globale di Fr. 1’500..- senza ricorrere all’assemblea, ma é tenuto a renderne conto alla fine dell’anno sociale.

c)     I REVISORI DEI CONTI

Art. 29
Due revisori provvedono annualmente alla verifica dei conti sezionali ed alla presentazione del rapporto di controllo, indispensabile per l’approvazione dei conti, all’assemblea generale ordinaria.
I revisori vengono designati, con un supplente, ogni due anni oppure rieletti dall’assemblea generale.
d) LE COMMISSIONI
Art. 30
Per il perseguimento di scopi particolari, l’assemblea generale o il comitato possono nominare apposite commissioni.
In linea di massima, almeno un membro del comitato dovrebbe essere membro di una commissione.
IV. MODIFICHE DELLO STATUTO
E SCIOGLIMENTO DEL SODALIZIO
Art. 31
In caso di modifiche dello statuto, tutti i soci devono dapprima essere informati per iscritto del tenore essenziale delle modifiche previste. Le modifiche dello statuto possono essere decise solo dall’assemblea generale, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.
6.
Art. 32
Il comitato sezionale può proporre all’Assemblea Generale di aggregarsi ad una o più sezioni vicine. La proposta di aggregazione può essere giustificata dal presentarsi di uno o più fattori quali:
    
-    la riduzione dei soci ad un numero così esiguo da impossibilitare lo svolgimento delle normali manifestazioni organizzate dalla società;
-    l’impossibilità di trovare fra i soci attivi un numero sufficiente di membri di comitato per la gestione dei lavori sezionali;
-    l’impossibilità di trovare un membro del comitato che ricopra la funzione di presidente sezionale;
-    la richiesta di una o più sezioni vicine di aggregarsi alla sezione di Aarau
-    una situazione finanziaria precaria che renda impossibile di affrontare le spese correnti e/o la gestione ordinaria della sezione;
-    la richiesta di una parte dei soci di sciogliere la sezione, senza tuttavia arrivare alla maggioranza di due terzi dei soci presenti all’assemblea, aventi diritto di voto,necessaria per ratificare lo scioglimento (cfr. art.33 degli statuti);
-    altri fattori
L’aggregazione del sodalizio ad una o più sezioni vicine può essere approvata soltanto da un’assemblea generale convocata con apposito ordine del giorno. Per la decisione di aggregazione è necessaria una maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.
Essa dovrà essere accettata dalle assemblee generali di tutte le sezioni coinvolte, e dovrà essere rettificata dal Comitato Centrale.
n caso di aggregazione, valgono le disposizioni previste dal regolamento in caso di fusione o aggregazione di sezioni redatto dal Comitato Centrale ed approvato dall’Assemblea dei Delegati.
Art. 33
Lo scioglimento del sodalizio può essere dichiarato soltanto da un’assemblea generale
convocata con apposito ordine del giorno e con la presenza di almeno la metà dei soci del sodalizio.

Per la decisione di scioglimento é necessaria una maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto. In tal caso, il patrimonio sociale viene affidato al Comitato Centrale della Pro Ticino, che lo amministra e lo tiene a disposizione, fino ad un massimo di 10 anni, di una nuova società Pro Ticino che venisse ricostituita ad Aarau con finalità analoghe. Se la nuova costituzione non avvenisse entro il termine indicato, il Comitato Centrale potrà disporre liberamente del patrimonio di cui sopra.
7.
Il presente statuto, approvato dall’assemblea generale del 19 febbraio 2010 ed in seguito ratificato dal Comitato Centrale, sostituisce tutte le precedenti disposizioni ed è entrato immediatamente in vigore.

Per la Pro Ticino, Sezione di Aarau e dintorni

        Presidente                             Segretaria

Myriam Ostini-Canonica             Bruna Kyburz-Giudici
                              

Per il Comitato Centrale
       Presidente                             vice Presidente
      

       Raul Pescia                            Daniel Buchmüller